Capitolato della Pia Associazione dei
Festaroli di S. Antonio di Padova in Poggio Moiano
ARTICOLO 1
L'anno 1945, nella parrocchia di Poggio Moiano si è costituita la Società
dei festaroli di S.Antonio di Padova sotto la piena disciplina delle leggi
ecclesiastiche, contemplate nei Canoni del Diritto Canonico e del Sinodo
Diocesano.
ARTICOLO 2
La Società ha sede nella chiesa parrocchiale, ed il suo scopo è quello
di coltivare nella devozione a Sant'Antonio di Padova una vita
sentitamente cristiana e di celebrare solennemente la festa il 13 di
Giugno di ogni anno.
ARTICOLO 3
La festa deve essere di carattere prevalentemente religioso. La solennità
religiosa deve consistere nella celebrazione:
a) dei Vespri solenni nella sera della vigilia;
b) della Comunione Generale dei Soci in una delle prime Messe della festa;
c) della Messa solenne con Panegirico del Santo;
d) dei Vespri solenni e della Processione solenne del Santo nelle ore
della sera;
e) di un Triduo solenne di preparazione alla festa;
Dal primo giorno del Triduo fino al giorno ottavo della festa la Statua
del Santo sarà tenuta solennemente esposta nella chiesa parrocchiale per
cura della Società.
ARTICOLO 4
La società provvederà a tutte le spese necessarie per la venuta degli
altri sacerdoti occorrenti per la celebrazione delle funzioni religiose.
Ogni anno e non più tardi di due mesi prima della festa i Deputati della
festa si aduneranno nell'ufficio parrocchiale per preparare d'accordo col
Parroco il programma della festa e redigere il preventivo delle spese da
presentare all'Assemblea ordinaria dei Soci.
ARTICOLO 5
La società provvede a tutte le spese con quote sociali. La quota sociale
sarà stabilita ogni anno dietro il preventivo che all'Assemblea dei Soci
sarà presentato dai Deputati della festa.
ARTICOLO 6
La Società è retta da un Presidente e da due Consiglieri, che saranno
eletti tra i Soci. Nelle elezioni il candidato deve riportare la
maggioranza dei voti dei Soci iscritti. Ufficio del Presidente e dei
Consiglieri è di curare il buon andamento della Società nella osservanza
del presente Capitolato, e di proporre all'Assemblea dei Soci i
provvedimenti disciplinari verso quei Soci che venissero a mancare nei
doveri di Soci ed in quelli morali e religiosi. Alla Presidenza vengono
aggiunti un Segretario e due Deputati della festa da scegliere sempre tra
i Soci. Ufficio del Segretario è quello di tenere in custodia i registri,
le carte contabili, di assistere alle riunioni, di trascrivere negli
appositi registri le deliberazioni d'importanza del Consiglio e
dell'Assemblea, e i rendiconti presentati dai Deputati ed approvati
dall'Assemblea dei Soci. Di scrivere e di fare recapitare ai Consiglieri
ed ai Soci gli inviti alle riunioni ordinate dal Presidente. Ufficio dei
Deputati della festa è quello di coordinare con il Presidente ed i
Consiglieri il programma della festa, e di fare il preventivo delle spese
da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione; di curare poi lo
svolgimento del programma, di riscuotere le quote sociali stabilite, di
pagare le spese, delle quali debbono dare all'Assemblea dei Soci il
resoconto scritto e dettagliato non oltre la domenica successiva al giorno
della festa. Le cariche hanno la durata di tre anni, gli uscenti possono
essere rieletti. Esistendo un fondo di cassa o per gli avanzi o per
qualsiasi altro provento, il denaro deve essere depositato su libretto di
Risparmio nell'Ufficio Postale, intestato alla Società di S.Antonio di
Padova, rappresentata da (nome e cognome del Presidente in carica).
ARTICOLO 7
Possono essere ammessi nella Società soltanto coloro che hanno i
requisiti di buona condotta morale e di una sincera professione di fede e
di vita cristiana, che praticano diligentemente i doveri religiosi,
specialmente nella santificazione delle feste e nell'adempimento del
Precetto Pasquale. Sono esclusi quanti sono o si rendono moralmente e
religiosamente indegni, o rifiutano di sottostare alle direttive
dell'Autorità Ecclesiastica. Per l'ammissione si richiede l'età non
inferiore ai diciotto anni, ne superiore ai trenta.
ARTICOLO 8
Per l'ammissione di nuovi soci si deve presentare domanda scritta e si
richiede il voto favorevole della maggioranza dei Soci iscritti.
ARTICOLO 9
I doveri dei Soci sono:
a) di pagare ogni anno, prima della festa, la quota sociale stabilita
dall'Assemblea dei soci;
b) di fornirsi a proprie spese della candela per le Processioni e nel peso
prescritto;
c) di accompagnare il Santo in tutte le Processioni della vigilia e del
giorno della festa;
d) di assistere a tutte le funzioni religiose che saranno celebrate nella
vigilia e nel giorno della festa nella chiesa parrocchiale;
e) di partecipare alla Comunione Generale di tutti gli ascritti, fissata
in una delle prime Messe del giorno della festa;
f) di intervenire in tutte le adunanze che saranno intimate dal
Presidente;
g) di accompagnare al Cimitero i Soci che muoiono;
Per i Soci legittimamente impediti è ammessa la rappresentanza soltanto
nelle Processioni, e per tale rappresentanza si ammettono soltanto parenti
e della età non inferiore ai quindici anni.
ARTICOLO 10
I diritti dei Soci sono:
a) di essere iscritti per turno al sorteggio dei festaroli. Il primo turno
è costituito dai soci fondatori. I nuovi soci che in seguito saranno
ammessi acquisiscono tale diritto all'apertura del nuovo turno;
b) di essere in caso di morte accompagnati al Cimitero da tutti i soci;
c) di essere suffragati con la celebrazione di una Messa a spese della
Società.
ARTICOLO 11
I diritti e i doveri del Socio festarolo sono:
a) di ricevere in casa nella vigilia della festa la piccola Statua del
Santo, di portarla in tutte le Processioni, di tenerla fino alla vigilia
della festa dell'anno seguente;
b) di tenere la Immagine del Santo decorosamente esposta in casa per 15
giorni consecutivi, cominciando otto giorni prima della festa;
c) il Socio festarolo può preparare un piccolo rinfresco ai soli Soci
nella sera del giorno della festa, limitato a qualche pasta ed a qualche
bicchiere di vino. È
severamente proibito al Socio festarolo di fare preparativi clamorosi, di
tenere
in casa per ragione della festa adunanze profane di qualunque specie, ed
in
particolare di ammettere balli mentre si tiene l'Immagine del Santo
esposta;
d) di essere esonerato dal pagamento della quota sociale nell'anno della
festa.
ARTICOLO 12
Il Parroco nella qualità di Rettore della Parrocchia, alla cui
giurisdizione sono soggette tutte le Associazioni di carattere religioso
della Parrocchia, ha la vigilanza sulla Società per il rispetto delle
leggi Eucaristiche, della fede e della morale cristiana; a lui soltanto
spetta l'ordinamento di tutto ciò che riguarda il culto; assiste a tutte
le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea con voce deliberativa anche
sulla parte amministrativa.
Presidente
Ginevoli Antonio fu Angelo
Consiglieri
Braconi Quinto di Giuseppe
Principessa Mario di Giovanni
Principessa Nello fu Domenico
Segretario
Ranaldi Bernardo di Domenico
Soci
Fagioli Giuseppe di Bernardino
Cenciarelli Pietro fu Pietro
Garzi Felice di Vittorio
Cicolani Filippo
Masotti Riccardo di Nicola
Marella Gustavo di Vincenzo
Coccia Mariano di Cesare
Lancia Giuseppe di Domenico
Cicolani Antonio di Angelo
Coccia Gregorio di Daniele
Villani Fiorino fu Colombo
Angeloni Antonio di Giuseppe
Lorenzini Bruno di Giuseppe
Orsini Terzo di Aurelio
Del Vescovo Antonio
N.B. Quello sopra è lo statuto del 1945, ancora in vigore. Tuttavia da
allora molte cose sono cambiate, dallo svolgimento della festa
alla...consistenza dei rinfreschi ! Molti cambiamenti ovviamente sono
dovuti alle migliori condizioni economiche della popolazione rispetto agli
anni del dopoguerra.